Statuto Sociale
Statuto Sociale
Che siamo e cosa desideriamo.

 

Statuto
Centro Culturale Italo-Ucraino

 

Articolo 1— Costituzione

1 E’ costituita l’associazione denominata “Centro Culturale Italo - Ucraino” in seguito chiamata “organizzazione”.
2 L’organizzazione avrà durata illimitata.
3 L’ associazione ha sede in Italia nel Comune di Milano in via A. G. Barrili,11, 20141. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà trasferire la sede, non che istituire sedi e sezioni staccate in Italia o all’estero.
4. I contenuti e la struttura dell’ associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

Articolo 2— Scopi e attività

1. L associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l’azione diretta, personale e gratuita del propri aderenti nelle seguenti aree di intervento:

Promozione della cultura, dell’arte, del turismo e della dignità dell'Uomo .

2. L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende realizzare le seguenti finalità

Promuovere la conoscenza reciproca : personale,di arte,cultura e tradizioni diverse.
Mediante raccolta e diffusione di informazioni pubbliche, testi,fotografie, notizie
Con particolare riferimento ai testi tecnici, alle riviste,offerte e pubblicazioni di settore in merito alla libera circolazione turistico culturale e professionale di persone delle diverse cittadinanze.
Scopo ulteriore é quello di promuovere la conoscenza in generale delle persone di qualsiasi nazione, senza distinzione di sesso, credo religioso o politico per il progresso dei temi culturali e di ricerca sottesi, sia attraverso l’organizzazione e la promozione di manifestazioni, viaggi, soggiorni,informazioni, mostre,concerti e convegni, sia attraverso iniziative culturali in ogni forma prodotte, ivi comprese attività editoriali di ogni tipo, con esclusione di quotidiani.

3. L’organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 3— Aderenti all’organizzazione

1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che, condividendone le finalità ed impegnandosi a realizzarle, hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed il presente statuto, oltre a quelle che ne faranno richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo é competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro tale data, la domanda si intende accolta.

3. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve il presente statuto.

4. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di:

- Persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposito atto dell’istituzione interessata;

- “Sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione;

non che nominare quali “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.

5. L’adesione all’organizzazione è a tempo indeterminato e sono quindi escluse partecipazioni temporanee, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6. Ciascun aderente di maggiore di età ha diritto di voto in assemblea.

7. Il numero degli aderenti è illimitato.

8. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 4— Perdita della qualità di aderente

1. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

2. L’aderente può in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni.

3. In caso di inadempienza rispetto al versamento della quota oppure di persistente violazione degli obblighi statutari, l’aderente può essere escluso con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso all’assemblea, che deve decidere sull’argomento nella prima seduta utile.

Articolo 5— Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di:

• partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e votare direttamente o per delega;

• conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

• partecipare a tutte le attività dell’organizzazione

• usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;

• dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. Gli aderenti sono tenuti a:

• osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

• versare la quota stabilita dall’assemblea;

• svolgere le attività concordate;

• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;

• rispettare lo statuto e il regolamento dell’organizzazione.

3. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e le loro prestazioni non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, secondo parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

4. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

5. L’organizzazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori a prestazione professionale, nei limiti posti dalla legge quadro sui volontariato.

6. La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall’assemblea; è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente.

Articolo 6— Patrimonio

1. Il patrimonio dell’organizzazione è costituito da

a) beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:

a) quote associative

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
• fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
• rimborsi derivanti. da convenzioni;
• contributi di privati;
• contributi di enti pubblici e di enti privati;
• attività produttive e commerciali marginali;
ogni altro tipo di entrata.

3. Tutti i beni appartenenti all’organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 7— Organi sociali dell’organizzazione

1 - Sono organi dell’organizzazione:

a) l’Assemblea degli aderenti;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

a) il Collegio dei Revisori del Conti;

b) il Collegio dei Garanti.

2. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e documentate, nell’ interesse dell’organizzazione.

Articolo 8— Assemblea degli aderenti

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano della stessa.

2. L’Assemblea è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.

3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare, spedita individualmente agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita. L’ avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale.

L’assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione.

5. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nell’apposito registro. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 9— Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea:

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo (e del Collegi di revisione e di garanzia se previsti);

b) approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposti dal Consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio di previsione;

d) approva la relazione sulle attività ed il rendiconto economico (consuntivo) dell’anno precedente;

e) fissa l’ammontare della quota associativa annuale (o altri contributi a carico degli aderenti);

f) ratifica i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

g) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

h) approva Il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione;

I) delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

j) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 10— Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

2. In seconda convocazione 1’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 11 — Votazioni

1. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione per le quali sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 19del presente Statuto

2. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista.

3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 12 — Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, é composto da un minimo di 3 ad un massimo di. 5 componenti. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

2. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

3. Il Consiglio nomina nei proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario (eventualmente un Tesoriere). Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’ esercizio delle proprie funzioni. Di fronte agli aderenti ed ai terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno 3 volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

6. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione, senza limitazioni.

8. Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

• sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea i bilanci (preventivo e consuntivo)
• fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l’approvazione dell’Assemblea
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione degli aderenti
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità delle attività,

nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 13— Presidente

1. Il Presidente dell’organizzazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza assoluta del voti.

2. Il Presidente dura in carica 4 anni.

3 L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente

4. Compiti e funzioni del Presidente:

- rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

- convoca e nomina rappresentanti in Italia ed all’estero che espongano e rappresentino, nelle sedi

appropriate, le richieste dell’assemblea o i fini dell’Organizzazione presso le Autorità’ o terzi competenti .

- Ha la facoltà di aprire conti correnti, postali e depositi bancari.

Articolo 14— Collegio dei Revisori del Conti

1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche fra i non aderenti, con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

2. L ‘incarico di Revisore del Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del registro del Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, Verificano la regolare tenuta della contabilità dell’organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Articolo 15 — Collegio del Garanti

1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche fra i non aderenti.

2. Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti tra questi e l’organizzazione o i suoi organi.

3. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 16— Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

2. I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d’inventario dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

3. L’organizzazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

Articolo 17 - Bilancio

1. L’esercizio dell’organizzazione chiude il 31 XII di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura

4. Gli eventuali avanzi di gestione, residuanti dall’attività annuale, vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione, in qualsiasi forma,, anche indiretta, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Articolo 18— Responsabilità ed assicurazione

1. Gli aderenti all’organizzazione sono personalmente ed autonomamente assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi

2. L’organizzazione risponde, con i propri beni dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

3. L’organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Articolo 19— Modifiche allo Statuto — Scioglimento dell’organizzazione

1. Le proposte di modifiche statutarie possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall’art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni avanzi e riserve agli aderenti.

Articolo 20— Norme di rinvio

1. Per disciplinare quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alla legislazione sul volontariato.

Articolo 21 - Validita’ ed interpretazione

1 Lo statuto in lingua Italiana registrato e’ l’unico testo di riferimento il Foro di Milano la sede Competente in caso di controversia.