| HOME |
|
Chi siamo | Visti e inviti | Informazioni | Appartamenti Hotel | Kiev | Città Ucraine | Servizi e Tariffe | Promozioni offerte | Contattaci |
Modelli per l'adozione internazionale
http://www.commissioneadozioni.it
Adozione internazionale
L’Ucraina
è uno dei paesi che negli ultimi anni ha fatto più adozioni nel mondo. Tutte le pratiche
sono registrate al Centro adozioni di Kiev che dirige la banca dati di tutti i bambini
in stato di adottabilità, esamina la pratica, e fissa un appuntamento per l’incontro con
la coppia. La coppia, una volta recatasi sul posto, partecipa all’incontro nel Centro
Adozioni di Kiev; avviene l’abbinamento, quindi ci si prepara al viaggio per raggiungere
l’istituto dove è possibile incontrare il bambino secondo le modalità prescritte
dall’Istituto stesso. E’ possibile fare due viaggi: un primo viaggio di due o tre settimane
circa fino al giorno dell’udienza, e un secondo viaggio dopo circa un mese e mezzo per
andare a prendere il bambino. Dopo una o due settimane circa viene fissata l’udienza
presso il Tribunale della città dove si trova l’istituto, dopodiché alcuni istituti
affidano subito il bambino alla coppia, altri permettono solo di visitarlo ad orari
prestabiliti; comunque non appena pronti i documenti personali del bambino si torna
a Kiev dove la situazione è molto più vivibile e si aspetta l’esecutività della sentenza.
Dopo circa trenta giorni dall’emissione della sentenza stessa, se non ci sono problemi la
sentenza diventa esecutiva e si procede con la richiesta dell’autorizzazione all’ingresso
del bambino. Ottenuta l’autorizzazione la coppia può tornare in Italia con il bambino.
Il nostro esperto ( Massimo e Laura che hanno adottato )
Possono aiutarvi con consigli reali e non bidonate !!!!!!!!!!!!
mailto:fornasarimassimo@libero.it
|
|||
L'adozione
internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese,
davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Perché una simile
adozione
possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari,
stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera
non sarà ritenuta valida,
e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro
paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può
costituire un reato. Queste disposizioni possono
sembrare eccessive, ma sono
necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori
adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i
protagonisti. L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un
fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai
Tribunali per i minorenni
italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso
periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono
entrati in Italia a scopo di adozione più di
duemila settecento minori
stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.
La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha
visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati,
mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di
settemila. Uno sviluppo così
rapido del fenomeno non è riscontrabile
solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente
sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni
socio-economiche ha
avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre
dall'altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di
adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile,
quella internazionale. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela
dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale è il
principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di
chi desidera adottarli, e per sconfiggere
qualsiasi traffico di minori che possa
instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge
31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato
la legge 4 maggio 1983
n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. Lo spirito della
Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da
percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la
possibilità di aiutarlo
all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del
proprio paese di origine. L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza
civile, ed è uno strumento per arricchire
l'aspetto multiculturale e
multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un
tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei
paesi
più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti
autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino
concretamente anche di
altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi
esteri in cui operano.
1ª
TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
SOGGETTI: coppia, Tribunale per i minorenni
LUOGO:
Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA La prima tappa, per
chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni
competente
per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel
capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco
sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti
all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare
la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in
mancanza di
precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma. Una
volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria
civile per presentare
la "dichiarazione di disponibilità"
all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un
diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro
disponibilità
ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il
diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di
averne una
ad un bambino che ne è privo. E non viceversa. Oltre alla
dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
Ø Certificato di nascita dei richiedenti;
Ø Stato di famiglia;
Ø
Dichiarazione
di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure,
qualora
fossero deceduti:
Certificato
di morte dei genitori dei richiedenti;
Ø Certificato rilasciato dal medico curante;
Ø Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;
Ø Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
Ø
Atto
notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi
adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto. Gli
aspiranti genitori adottivi
devono in primo luogo rispondere ai requisiti
previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la
dichiarazione di disponibilità:
- le coppie coniugate;
- sposate da almeno tre anni (è computabile l'eventuale precedente convivenza more uxorio);
- non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
-
in
possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo
(requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il
primo controllo da
parte del Tribunale). Se il Tribunale per i minorenni
ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia
immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora
invece non vi sia stato
niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di
disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla
coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
2ª
TAPPA:
L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi degli enti locali, coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza;
ITALIA
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e
di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro
storia personale,
familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla
stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli
elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo
è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono
sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare
la
loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi
all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta-
ponendosi "a fianco", e non di fronte agli
aspiranti all adozione. E
saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per
una più approfondita preparazione all adozione. In questa fase è anche compito
dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori
adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e
sugli stili di vita a cui sono abituati.
3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza;
ITALIA
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se
lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il
giudice decide se
rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un
decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il
Tribunale prende la decisione con riferimento agli
accertamenti compiuti dai
servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità. Il
decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni
elemento
utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per
favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene
inviato alla Commissione per le adozioni
internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
ITALIA
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal
suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli
enti autorizzati
dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa
fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera.
Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano
degli incontri che hanno lo scopo
di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla
realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione
di
psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa
realizzare una valida adozione
internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge
le pratiche necessarie per tutta la procedura.
5ª
TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato Autorità Centrale straniera Commissione per le adozioni internazionali italiana Coppia Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia;
ESTERO
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di
adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti
si fa carico della procedura
di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una
volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino
da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi
e, avutone il consenso,
li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri della coppia
con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle
autorità
del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento
adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia,
attestando la sussistenza
dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja
all'articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente
ne prende atto e ne informa la Commissione italiana
, relazionando anche sui
motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente
all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per
eventuali, possibili
abbinamenti successivi. Può accadere inoltre che sia l
ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità
centrale straniera. In questo caso gli
aspiranti genitori adottivi possono
ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può
non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente,
sostituendosi
all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a
termine la procedura. L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la
documentazione riferita
al bambino, insieme al provvedimento del giudice
straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne
cura la conservazione.
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali Ente autorizzato Coppia Bambino
LUOGO: ITALIA
Una
volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto
all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le
adozioni internazionali
autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato
in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione
della Convenzione de L'Aja.
rientro in Italia
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni Coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo
che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di
affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del
Tribunale per i minorenni,
di trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale
per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel
momento del loro
ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato
prima il decreto di idoneità). Con la trascrizione il minore diventa
definitivamente
un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della
nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.
(Tratto dal sito della Commissione per le Adozioni internazionali)
ADOZIONE INTERNAZIONALE
Documenti richiesti per l'adozione internazionale
(tutti in carta semplice):
Domanda diretta al Tribunale per i minorenni;
Certificato di nascita dei richiedenti;
Stato di famiglia;
I
genitori degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso
all'adozione richiesta dai figli per quanto disposto dalla L. 184 del 4
maggio 1983, nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
davanti al Segretario, oppure, qualora fossero deceduti;
Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
Certificato rilasciato dal medico curante;
Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta-paga;
Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;
Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale neppure di fatto.
(Documento tratto da: http://www.giustizia.it)
L'Albo degli enti accreditati aggiornato e' visibile presso : http://www.commissioneadozioni.it