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BANDIERA ITALIANA

  

BANDIERA UCRAINA

Modelli per l'adozione internazionale

http://www.commissioneadozioni.it

 

Adozione internazionale


L’Ucraina  
è uno dei paesi che negli ultimi anni ha fatto più adozioni nel mondo. Tutte le pratiche 
sono registrate al Centro adozioni di Kiev che dirige la banca dati di tutti i bambini 
in stato di adottabilità, esamina la pratica, e fissa un appuntamento per l’incontro con 
la coppia. La coppia, una volta recatasi sul posto, partecipa all’incontro nel Centro 
Adozioni di Kiev; avviene l’abbinamento, quindi ci si prepara al viaggio per raggiungere 
l’istituto dove è possibile incontrare il bambino secondo le modalità prescritte 
dall’Istituto stesso. E’ possibile fare due viaggi: un primo viaggio di due o tre settimane 
circa fino al giorno dell’udienza, e un secondo viaggio dopo circa un mese e mezzo per
andare a prendere il bambino. Dopo una o due settimane circa viene fissata l’udienza 
presso il Tribunale della città dove si trova l’istituto, dopodiché alcuni istituti 
affidano subito il bambino alla coppia, altri permettono solo di visitarlo ad orari 
prestabiliti; comunque non appena pronti i documenti personali del bambino si torna 
a Kiev dove la situazione è molto più vivibile e si aspetta l’esecutività della sentenza. 
Dopo circa trenta giorni dall’emissione della sentenza stessa, se non ci sono problemi la 
sentenza diventa esecutiva e si procede con la richiesta dell’autorizzazione all’ingresso 
del bambino. Ottenuta l’autorizzazione la coppia può tornare in Italia con il bambino.

Il nostro esperto ( Massimo e Laura che hanno adottato )

Possono aiutarvi con consigli reali e non bidonate !!!!!!!!!!!!

mailto:fornasarimassimo@libero.it

 

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE ( secondo le nuove disposizioni e leggi Ucraine 2006)

La legge sull’adozione internazionale in Ucraina è regolata da:

  • Codice di famiglia dell’Ucraina del 10.01.2002;
  • Decreto n.1377 del 28.08.2003 emanato dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina relativo al Regolamento della registrazione dei bambini adottabili e delle famiglie che intendono di adottare un bambino e del monitoraggio del rispetto dei diritti sui bambini adottati.

Secondo la normativa ucraina in vigore, gli aspiranti genitori adottivi devono essere maggiorenni ed in possesso della piena capacità giuridica.

L’adozione di bambini ucraini da parte delle famiglie straniere è consentito qualora i minori fossero registrati presso il Centro per le Adozioni dei bambini presso il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Ucraina da almeno un anno dopo ché siano state esaurite tutte le possibilità dell’adozione nazionale.

Se i minori soffrono le malattie elencate dal Ministero della Salute o hanno legami famigliari con le persone che intendono adottarli, l’adozione è concessa senza attendere i termini di registrazione c/o il Centro.

I cittadini stranieri che intendono adottare un minore ucraino presentano al Centro per le Adozioni di bambini d’Ucraina un’istanza chiedendo di essere registrati come candidati e ottenere, di conseguenza, il permesso di visitare un relativo istituto per scegliere un figlio adottivo e stabilire il contatto con il medesimo.

All’istanza si allegano i seguenti documenti:

  • Decreto di idoneità all’adozione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni della regione di residenza degli aspiranti genitori adottivi;

  • Relazione redatta dai Servizi Sociali, dalla quale risultano in particolare i loro dati anagrafici, lo stato di famiglia, la presenza dei figli naturali e/o adottati, le condizioni economiche ed abitative, ecc. (se la relazione viene redatta dall’ente non governativa, si allega la copia della licenza dell’Ente per lo svolgimento di tale attività);

  • Permesso rilasciato dall’autorità competente italiana di ingresso e soggiorno in Italia del minore adottato;

  • Certificato penale e di carichi pendenti per ciascun coniuge;

  • Impegno assunto dai candidati davanti allo Stato Ucraino di registrare il minore c/o l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma, presentare periodicamente le relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare, rendere possibile le comunicazione tra il minore adottato e un rappresentante dell’Ufficio consolare e mantenere la cittadinanza ucraina del minore fino alla sua maggiore età;

  • Dichiarazione dei redditi percepiti per ciascun coniuge;

  • Certificato di matrimonio;

  • Certificato medico per ciascun coniuge;

  • Copia conforme del passaporto o di un documento di riconoscimento valido per ciascun coniuge.

I documenti sopraelencati (tranne il documento di riconoscimento o il passaporto) devono essere apostillati presso la Prefettura di competenza e successivamente tradotti in lingua ucraina. Le traduzioni possono essere effettuate in Italia ed ulteriormente vidimate presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma o al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano. Alternativamente, le traduzioni possono essere effettuate direttamente sul territorio Ucraino e vidimate da un notaio pubblico.

I documenti hanno validità di un anno a partire dalla data di emissione, se altro non è previsto dalla normativa del paese d’origine dei documenti. Si intende che i documenti delle famiglie italiane hanno validità durante tutta la procedura dell’adozione in conformità con le norme italiane.

I suddetti documenti, con allegate le relative traduzioni in lingua ucraina, vanno presentati al Centro per le Adozioni dei bambini d’Ucraina. Il Centro, dopo aver esaminato entro 20 giorni la documentazione presentata, registra gli aspiranti genitori adottivi come candidati all’adozione di uno o più minori ucraini e fissa l’appuntamento presso il Centro (gli aspiranti genitori adottivi arrivati senza fissare l’appuntamento non vengono ricevuti).

Inoltre, il Centro informa i candidati sui possibili abbinamenti con minori adottabili e rilascia il permesso all’accesso ad un istituto per scegliere un bambino e stabilire il contatto con il medesimo, restituendogli la loro documentazione rilegata, timbrata e firmata dal Presidente del Centro.

In caso in cui il Centro rifiuta la richiesta di registrazione dei candidati, il fascicolo degli aspiranti viene restituito agli stessi con le motivazioni di tale decisione redatte per iscritto.

La richiesta di adozione, formulata da entrambi i coniugi o da uno dei due coniugi con allegato assenso dell’altro, deve contenere il nome, il cognome, il patronimico, l’età, il luogo di nascita, le condizioni di salute del minore.

Tale richiesta deve essere tradotta in lingua ucraina, vidimata da un notaio pubblico dell’Ucraina e presentata c/o il Distretto della Pubblica Istruzione della località in cui risiede il minore.

Il Distretto della Pubblica Istruzione, dopo aver visionato la documentazione degli genitori adottivi aspiranti, produce una decisione relativa alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore. La decisione viene vidimata dal Presidente (Vice Presidente) dell’Amministrazione locale.

Per portare avanti la procedura di adozione del minore, con cui è stato stabilito un contatto, i candidati si rivolgono al Centro richiedendo un relativo permesso. Il Centro, dopo aver visionato entro cinque giorni la loro richiesta e la decisione del Distretto della Pubblica Istruzione, rilascia il permesso di addivenire la compiuta adozione e fissare l’udienza presso un Tribunale.

Qualora il Centro decidesse di non rilasciare tale permesso, emette le dovute motivazioni.

Se i candidati non sono riusciti a trovare un abbinamento con un minore presso l’istituto indicatogli dal Centro, possono richiedere al Centro il permesso di visitare un’altra struttura di tutela.

I candidati sono autorizzati di:

  • prendere conoscenza del fascicolo personale del bambino che intendono adottare;

  • fare gli esame medici addizionali presso l’azienda ospedaliera ucraina nazionale o comunale  in presenza di un rappresentante dell’istituto.

L’adozione del minore ucraino da parte dei cittadini stranieri si conclude con il decreto emesso dal Tribunale provinciale (municipale) come previsto dalla normativa ucraina in vigore.

I genitori adottivi sono tenuti ad essere presenti durante la pronuncia della sentenza nonché a recarsi di persona all’istituto per portare via con sé il minore adottato.

L’adozione di un cittadino ucraino minore, residente in Italia, si effettua presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma e al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano solo dopo aver ottenuto il permesso del Centro per le adozioni dei bambini dell’Ucraina. Il permesso del Centro si rilascia in base ai documenti elencati quanto sopra, in parte relativa all’adozione di un bambino ucraino, residente in Ucraina, da parte dei cittadini stranieri. Alla documentazione si allega inoltre la decisione dell’autorità consolare ucraina in merito alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore.

Se vengono violati i diritti del bambino, previsti dalle leggi dell’Ucraina e dalle convenzioni internazionali, oppure se l’adozione non corrisponde agli interessi del bambino stesso, l’adozione può essere annullata o riconosciuta priva di validità per le vie legali in conformità alla normativa ucraina.

E’ vietata qualsiasi attività intermediaria in campo dell’adozione.

Centro per le Adozioni dei bambini

presso il Ministero della Pubblica Istruzione d’Ucraina

Kyiv, viale Taras Schevchenko, 27

Tel. (044) 246-54-32, 246-54-37

In riferimento all’impegno assunto presso il Centro per le adozioni dei bambini dell’Ucraina davanti allo Stato Ucraino, i genitori adottivi si informano che il minore adottato deve essere registrato presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina entro un mese dopo l’arrivo in Italia.

Per la registrazione bisogna presentare al suddetto Ufficio consolare i seguenti documenti:

  • modulo di registrazione;

  • passaporto del minore adottato;

  • certificato di nascita pre-adottivo del minore;

  • certificato di nascita post-adottivo del minore;

  • sentenza emessa dal Tribunale dell’Ucraina;

  • certificato del passaggio della sentenza in vigore;

  • fotocopia dei passaporti dei genitori adottivi;

  • 2 foto del minore (formato tessera).

Si sottolinea che il suddetto impegno prevede la regolare trasmissione delle relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare (modulo della relazione) assieme ad alcune foto recenti. Si avvisa che per i primi tre anni dall’arrivo del bambino in Italia le relazioni vanno trasmessi annualmente dopo di ché, negli anni successivi, si possono trasmettere una volta ogni tre anni fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Le relazione si trasmettono all’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia per posta o tramite l’Ente autorizzata (la traduzione delle relazioni redatte in italiano non è necessaria).

PREMESSA

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.  Perché una simile adozione
possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure
particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida,
e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato. Queste disposizioni possono
 sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i
protagonisti. L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni
italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di
duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.  La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha
visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.  Uno sviluppo così
rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni
socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall'altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di
adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere
qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato
la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo
all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine. L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire
l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei
paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di
altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.
 


1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità 

TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)

 SOGGETTI: coppia, Tribunale per i minorenni

LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA  La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente
per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in
mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.   Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare
la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro
disponibilità ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una
ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.  Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: 

Ø      Certificato di nascita dei richiedenti;

Ø      Stato di famiglia;

Ø      Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora
fossero deceduti:
    Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;

Ø      Certificato rilasciato dal medico curante;

Ø      Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;

Ø      Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; 

Ø      Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.  Gli aspiranti genitori adottivi
devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità: 

-         le coppie coniugate; 

-         sposate da almeno tre anni (è computabile l'eventuale precedente convivenza more uxorio);

-         non aventi in corso o di fatto alcuna separazione; 

-         con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;

-         in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da
parte del Tribunale).  Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.  Qualora
invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla
coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali. 


2ª TAPPA:
L'indagine dei servizi territoriali 

TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

SOGGETTI: servizi degli enti locali, coppia

LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza; 

ITALIA  I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale,
familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. 
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la
loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli
aspiranti all adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all adozione. In questa fase è anche compito
dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati. 

 

3ª TAPPA: Il decreto di idoneità 

TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi  territoriali

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni coppia

LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza;

ITALIA   Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se
rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli
accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.  Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento
utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.  Una volta rilasciato, il decreto viene
inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

4ª TAPPA: Inizia la ricerca 

TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.

SOGGETTI: Ente Autorizzato Coppia

LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi; 

ITALIA  La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati
dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano
degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione
di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.  Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione
internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.


 5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero 

TEMPI: non predeterminabili

SOGGETTI: Ente Autorizzato Autorità Centrale straniera Commissione per le adozioni internazionali italiana Coppia Bambino da adottare

LUOGO: il paese indicato dalla coppia;

 ESTERO  Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura
di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi
e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle
autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza
dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana
, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili
abbinamenti successivi. Può accadere inoltre che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli
aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente,
sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.  L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita
al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

Rientro in italia

TEMPI: non quantificabili

SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali Ente autorizzato Coppia Bambino

 LUOGO: ITALIA 

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali
autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

rientro in Italia

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni Coppia

LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza. 

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni,
di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel
momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).  Con la trascrizione il minore diventa definitivamente
un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

 (Tratto dal sito della Commissione per le Adozioni internazionali)

ADOZIONE INTERNAZIONALE


Documenti richiesti per l'adozione internazionale
(tutti in carta semplice):

 (Documento tratto da: http://www.giustizia.it)

 

L'Albo degli enti accreditati aggiornato e' visibile presso : http://www.commissioneadozioni.it